Sez. 2, Sentenza n. 435 del 28/01/1977 (Rv. 383985 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - SCELTA DEL FORO TERRITORIALE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - POTERE DEL CREDITORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - SCELTA DEL FORO TERRITORIALE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA - POTERE DEL CREDITORE.*
Per 'obbligazione dedotta in giudiziò, ai sensi dell'art 20 cod proc civ - a proposito della facolta di scelta tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta e quello del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi - deve intendersi quella originaria, non quella derivata e sostituita. Pertanto, nel caso di inadempimento, per la proposizione della domanda di risarcimento del danno, il creditore conserva l'iniziale facolta di scelta del foro territoriale con riferimento alla obbligazione originaria, di cui quella di risarcimento e sostitutiva. (V 3785/71, mass n 355621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)