Sez. 3, Sentenza n. 3785 del 30/12/1971 (Rv. 355621 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA.*
Per obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi, a norma dell'art 20 cod proc civ, non l'obbligazione specifica di cui l'attore chiede l'adempimento, bensi quella originaria e primaria che egli prospetta al giudice, sia che di essa chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che essa funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. (V 2226'70, mass n 348369; 1004'69, mass n 339457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)