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Sez. 3, Sentenza n. 3785 del 30/12/1971 (Rv. 355621 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355621-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA.*

Per obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi, a norma dell'art 20 cod proc civ, non l'obbligazione specifica di cui l'attore chiede l'adempimento, bensi quella originaria e primaria che egli prospetta al giudice, sia che di essa chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che essa funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. (V 2226'70, mass n 348369; 1004'69, mass n 339457).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)