Sez. L, Sentenza n. 6061 del 12/11/1980 (Rv. 409837 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per 'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art 20 cod proc civ deve intendersi quella originaria e non quella derivata, sostitutiva di essa. Pertanto, nel caso di inadempimento, per la proposizione della domanda di risarcimento del danno, il creditore conserva l'iniziale facolta di scelta del foro territoriale, con riferimento all'obbligazione originaria, di cui quella di risarcimento e sostitutiva. (Conf 435/77, mass n 383985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)