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Sez. 3, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994 (Rv. 488202 - 01)

NAVE - IN GENERE | Contratto di ormeggio esteso alla custodia della nave - Assimilabilità al deposito - Estensione della custodia alle pertinenze - Limiti - Onere probatorio del depositario.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488202-01

NAVE - IN GENERE

Allorché il contratto di ormeggio sia esteso alla custodia del natante, con la sua conseguente assimilabilità al deposito, la consegna ed i conseguenti doveri di custodia non restano delimitati al natante nella sua struttura elementare, ma si estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi. L'eventuale patto contrario dev'essere provato, in tal caso, dal depositario e non dal depositante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)