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Sez. L, Sentenza n. 1170 del 08/03/1978 (Rv. 390532 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO NON PER ISCRITTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390532-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO NON PER ISCRITTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*

Mentre al licenziamento invalido per Mancanza di giusta causa o di giustificato motivo consegue, ai sensi dell'art 8 della legge n 604 del 1966, l'ordine giudiziale di riassunzione o la condanna all'indennizzo secondo i criteri dettati dallo stesso art 8, il licenziamento non intimato per iscritto, secondo quanto dispone l'art 2 della stessa legge, e inefficace in senso proprio, onde il datore di lavoro deve continuare a corrispondere regolarmente la retribuzione o, in Mancanza, risarcire al lavoratore l'intero danno subito. (V 3922/75, mass n 378181).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)