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Sez. L, Sentenza n. 3922 del 21/11/1975 (Rv. 378181 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORME EX ART 2 LEGGE N 604 DEL 1966 - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378181-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORME EX ART 2 LEGGE N 604 DEL 1966 - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*

La sanzione stabilita, dall'art 2, ultimo comma, della legge n 604 del 1966, per il licenziamento intimato senza l'osservanza delle Disposizioni nello stesso articolo contenute, consiste nell'inefficacia, in senso proprio, opponibile al datore di lavoro prima dell'estromissione e rilevante, successivamente, in via di Azione, nel termine decadenziale e con le modalita previsti dal successivo articolo 6, termine decorrente - in caso di richiesta inevasa dei motivi di un licenziamento intimato oralmente - dal primo giorno successivo a quello entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto fare la comunicazione. (V 647/75, mass nn 373976, 373975; 1962/74, mass nn 370194 e 370195; (V 3102/73, mass n 366872).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)