Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 25/09/1978 (Rv. 393949 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - INTERRUZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - INTERRUZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - CONDIZIONE.*
L'interruzione del processo per morte della parte e preordinata a garanzia dei successori della parte deceduta: essa si verifica, pertanto, solo se il procuratore di detta parte renda nota la causa dell'interruzione e chieda che questa venga dichiarata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)