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Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 16/10/1981 (Rv. 416136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - RILEVANZA DEL PREDETTO EVENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - RILEVANZA DEL PREDETTO EVENTO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., la morte della parte costituita determina l'interruzione del procedimento soltanto se sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti ad opera del procuratore di detta parte, mentre, in Mancanza di tale dichiarazione o notifica, essa è processualmente irrilevante per la fase del giudizio in cui si verifica. (V. 3664/80, mass. N. 407529; (V. 6096/78, mass. N. 395914; (V. 4291/78, mass. N. 393949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)