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Sez. 5, Sentenza n. 7111 del 09/05/2003 (Rv. 562816 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Controversia pendente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criterio di valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. medesimo - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562816-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - la quale preclude all'ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile, iscritto in catasto con attribuzione di rendita, sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per i moltiplicatori ivi previsti, e che, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 79 del citato d.P.R., si applica anche agli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del d.P.R. medesimo, sia pendente controversia -, non si applica ai detti atti anteriori nell'ipotesi in cui il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del menzionato criterio automatico di valutazione, ancorché abbia chiesto al giudice di giovarsi della nuova normativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)