Sez. 1, Sentenza n. 9287 del 18/09/1997 (Rv. 508116 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Presupposti - Dovere di fedeltà - Portata - Violazione - Automatica pronuncia di separazione con addebito - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
La violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 cod. civ. (inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca) può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione, quando si accerti, in fatto, che a quella violazione risale la crisi dell'unione. A tal riguardo, un tal dovere di fedeltà può permanere anche dopo l'insorgere dello stato di separazione, quando - però - si accerti la conservazione, tra i coniugi (ancorché separati), di un minimum di solidarietà tale da giustificare la permanenza di un simile dovere, che non ha più ragione d'essere quando tra i coniugi sia irreversibilmente venuta a cessare ogni intesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)