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Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/12/1996 (Rv. 501368 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Deducibilità - Termine - Autonomia di ciascun atto esecutivo.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501368-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ. deve essere proposta, nel termine perentorio ivi stabilito, contro ciascun atto esecutivo - di parte e del giudice - perché il procedimento esecutivo è una successione di provvedimenti e gli atti in cui si articola non sono preordinati ad un unico provvedimento finale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)