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Sez. 3, Sentenza n. 9577 del 01/10/1997 (Rv. 508420 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Richiesta di annullamento di una atto esecutivo - Avanzata dal debitore secondo le forme della opposizione agli atti esecutivi - Successivamente alla scadenza del termine generale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - Necessità di previa valutazione della ammissibilità della denuncia tardiva del vizio dell'atto rispetto alla valutazione degli eventuali profili della sua inesistenza giuridica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508420-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Qualora, nel corso del processo di esecuzione, venga proposta opposizione agli atti esecutivi con contestuale richiesta di annullamento di un atto per una specifica ragione, il giudizio consistente nello stabilire se l'opposizione sia ammissibile anche se non proposta nel termine di legge non può essere condotto ricercando prima se l'atto sia affetto da qualunque vizio che lo rende inesistente sul piano giuridico e poi vagliando la fondatezza del motivo addotto per ottenere la sua invalidazione, bensì opinando, preliminarmente, se la ragione addotta dalla parte per ottenere l'invalidazione dell'atto esecutivo (per il fatto di determinarne l'inesistenza giuridica) possa essere denunciata anche fuori dei limiti di tempo stabiliti, in linea generale, dall'art. 617 cod. proc. civ..

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)