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Sez. 1, Sentenza n. 10751 del 28/10/1998 (Rv. 520188 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Istanza di liquidazione proposta da uno dei curatori succedutisi nel tempo - Provvedimento del tribunale - Caratteri della immodificabilità e della definitività- Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520188-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Il provvedimento emesso dal tribunale fallimentare sull'istanza di liquidazione del compenso proposta da uno dei curatori succedutisi nel tempo non assume il carattere della definitività e della immodificabilità in quanto, nel caso di avvicendamento di più curatori, il compenso finale va ragguagliato al risultato dell'intera attività della curatela, e non può essere superiore al limite previsto dal D.M. 28.7.1992, n. 570, con la conseguenza che la liquidazione del compenso al primo (o al precedente) curatore deve avvenire al termine della procedura (onde ragguagliare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato), e che il ricorso per cassazione eventualmente presentato avverso detto provvedimento deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)