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Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 20/05/1998 (Rv. 515591 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Sostituzione del curatore in corso di procedura - Richiesta di compenso da parte del curatore sostituito - Provvedimento di rigetto del tribunale fallimentare - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515591-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

In caso di avvicendamento di più curatori in seno ad una medesima procedura fallimentare, il compenso finale a ciascuno dovuto va ragguagliato al risultato dell'intera attività della curatela (e non può essere superiore al limite percentuale previsto dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570), con la conseguenza che la liquidazione del compenso al precedente curatore deve avvenire al termine della procedura, in modo da ragguagliare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato. Il provvedimento emesso dal tribunale fallimentare sull'istanza di liquidazione del compenso proposto dal curatore poi sostituito in corso di procedura non assume, pertanto, il carattere della immodificabilità e della definitività e non è, conseguentemente, impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)