Sez. 2, Sentenza n. 3157 del 28/06/1989 (Rv. 463261 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di interpretazione del contratto, la parte che denunci in Cassazione l'erronea Determinazione, in Sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni ermeneutici o quali criteri interpretativi siano stati violati; in Mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle propugnate dalla parte, bensì allorché esse manchino, o siano insufficienti, ovvero siano inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (V 4070/88, mass n 459171; (V 9066/87, mass n 456332; (V 5606/86, mass n 448096; (V 4567/83, mass n 429442).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)