Sez. 1, Sentenza n. 24754 del 20/11/2014 (Rv. 633336 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE | Brano musicale sottofondo di messaggio pubblicitario - Illegittima riproduzione - Responsabilità del beneficiario - Condizioni - Natura oggettiva - Esclusione - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE
La responsabilità per la riproduzione di un brano musicale senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'indiretto beneficio goduto per effetto dell'abusiva riproduzione (nella specie, imputabile esclusivamente all'emittente radiofonica incaricata di veicolare il messaggio, la quale non aveva ricevuto alcuna indicazione in merito al brano da inserire come sottofondo).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 72, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 74, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 78, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)