Sez. L, Sentenza n. 1299 del 07/05/1974 (Rv. 369368 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL LAVORATORE - MISURA - GUADAGNO PER NUOVA OCCUPAZIONE - DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DEL DANNO - CESSAZIONE PER DIMISSIONI DAL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL LAVORATORE - MISURA - GUADAGNO PER NUOVA OCCUPAZIONE - DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DEL DANNO - CESSAZIONE PER DIMISSIONI DAL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTI.*
Il guadagno che il lavoratore licenziato ante tempus senza giusta causa ritrae da una nuova occupazione riduce l'ammontare del risarcimento, cui il medesimo ha diritto nei confronti del datore di lavoro che lo ha licenziato e che consiste nella somma delle retribuzioni che gli sarebbero spettate per la residua parte del rapporto. Le successive dimissioni, che pongono fine al nuovo rapporto di lavoro, spiegano effetto nei limiti del reddito cui il lavoratore rinuncia, ma non possono costituire il termine finale del periodo indennizzabile, ne, quindi, funzionare come un tetto esaustivo della pretesa risarcitoria. (V 72'70, mass n 344748; 427'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)