Sez. 2, Sentenza n. 72 del 15/01/1970 (Rv. 344748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NON PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - MISURA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NON PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - MISURA.*
Nel caso di risoluzione anticipata, non determinata da giusta causa, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ad opera del datore di lavoro, il risarcimento dovuto al lavoratore deve corrispondere alla retribuzione complessiva che questi avrebbe percepita sino alla scadenza del contratto tale principio va pero contemperato con l'ulteriore criterio per cui la risoluzione anticipata di un contratto a termine non preclude al prestatore d'opera la possibilita di trovare nel frattempo un'ulteriore occupazione retribuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)