Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 29/05/1986 (Rv. 446553 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSORGENZA - PROPONIBILITÀ DELL'APPELLO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - NATURA ECCEZIONALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSORGENZA - PROPONIBILITÀ DELL'APPELLO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - NATURA ECCEZIONALE.*
Nel rito delle controversie di lavoro, l'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale prevede la proponibilità dell'appello prima del deposito della sentenza, nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia stata iniziata in base al dispositivo letto in udienza - configura una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che, in tutti gli altri casi, il potere d'impugnazione postula che sia stata depositata la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi, poiché solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza, a nulla rilevando che la parte che intende proporre impugnazione possa essere in grado, in relazione alla particolare fattispecie o situazione processuale, di svolgere compiutamente le proprie censure. (Conf 2012/78, mass n 391372, sulla prima parte; (Conf 3060/83, mass n 427966; (Conf 4056/85, mass n 441575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)