Sez. L, Sentenza n. 2012 del 28/04/1978 (Rv. 391372 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PROPONIBILITA DELL'APPELLO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - ECCEZIONALITA - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO E PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA - TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PROPONIBILITA DELL'APPELLO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - ECCEZIONALITA - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO E PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA - TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro, l'art 433 secondo comma cod proc civ, il quale prevede la proponibilita dell'appello prima del deposito della sentenza e prima che sia iniziato a decorrere il relativo termine, per il caso in cui sia stata intrapresa esecuzione forzata in base al dispositivo letto in udienza, configura una norma di carattere eccezionale insuscettibile, quindi, di applicazione analogica. All'infuori di tale ipotesi, quindi, trova applicazione il principio generale secondo il quale, poiche la sentenza viene a giuridica esistenza quando, a seguito del deposito in cancelleria, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa la motivazione, solo da detto momento insorge il diritto d'impugnazione ed inizia a decorrere il termine annuale per l'Esercizio del diritto medesimo, salva l'operativita del termine breve dalla data della notificazione della sentenza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione che sia stato notificato dopo la lettura del dispositivo nell'udienza d'appello, ma prima del deposito della sentenza, ferma restando la possibilita della parte di proporre successiva rituale impugnazione dopo il deposito stesso. (V 2896/77, mass n 386465; (V 2509/77, mass n 386229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)