Sez. L, Sentenza n. 12813 del 01/12/1992 (Rv. 479818 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente | Collegio giudicante - Immodificabilità - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente
Il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, sicché solo la successiva diversa composizione dell'organo decidente, e non anche quella limitata alle precedenti udienze di trattazione, può dar luogo a nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)