Sez. L, Sentenza n. 4368 del 16/05/1997 (Rv. 504439 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Composizione del collegio - Modificazione nella fase di discussione della causa rispetto a quella di ammissione e assunzione delle prove - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; pertanto, poiché dalla nozione di "discussione della causa" esula la fase anteriore in cui siano stati ammessi ed assunti i mezzi istruttori, non è configurabile nullità nel caso in cui, dopo l'assunzione della prova testimoniale, il Collegio, diversamente composto, sia poi rimasto identico sino alla definizione del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)