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Sez. 1, Sentenza n. 133 del 13/01/1987 (Rv. 449909 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE - PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE SOCIALE - AZZERAMENTO CON ANNULLAMENTO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE ED ESTINZIONE DELLE RISERVE - CONTESTUALE RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLO OGGETTO DELL'INTERA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449909-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE - PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE SOCIALE - AZZERAMENTO CON ANNULLAMENTO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE ED ESTINZIONE DELLE RISERVE - CONTESTUALE RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLO OGGETTO DELL'INTERA DECISIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora l'assemblea di una società per azioni, verificatasi l'integrale perdita del capitale, ne stabilisca l'azzeramento, con annullamento delle azioni in circolazione ed Estinzione delle riserve, e la contestuale ricostituzione, escludendo altresì, per le azioni di nuova emissione, il diritto d'opzione dei soci, la relativa decisione non può ritenersi inscindibile e così interamente nulla per illiceità dell'oggetto, sotto il profilo che essa si tradurrebbe in una soppressione od espropriazione dello "status" dei soci, atteso che la deliberazione attinente all'annullamento ed al ripristino del capitale sociale, integrando un atto necessitato per evitare lo scioglimento della società e tutelare gli interessi dei terzi (artt. 2327, 2447 e 2448 cod. civ.), deve essere autonomamente considerata, e quindi riconosciuta valida in presenza delle prescritte maggioranze, mentre la contestuale ma distinta deliberazione negativa o limitativa del diritto d'opzione in Mancanza dei requisiti fissati dall'art. 2441 quinto comma cod. civ., ivi inclusa la ricorrenza di un interesse della società che la giustifichi, nonché l'approvazione con la maggioranza fissata dalla norma medesima o dall'atto costitutivo va ritenuta giuridicamente inesistente. (V 4089/80, mass nn 407988, 407990 e 407991; (V 2263/70, mass n 348436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2327, Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)