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Sez. L, Sentenza n. 4341 del 02/03/2005 (Rv. 580665 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Precisione contrattuale di una voce autonoma - Idoneità a configurarne la natura non retributiva - Esclusione - Fattispecie relativa ad emolumento denominato "contributo alloggio".
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580665-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In tema di base di calcolo per il TFR, il fatto che un emolumento (nella specie contributo alloggio) costituisca nel contratto una voce autonoma non vale da solo a dimostrarne una natura diversa da quella retributiva. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva incluso il contributo alloggio nella base di calcolo del TFR sulla base di molteplici elementi quali la residenza del dipendente già all'estero al momento della stipulazione del contratto, l'omessa specificazione della natura di alloggio di rappresentanza o di servizio, l'erogazione mensile in misura fissa e senza documentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)