Sez. L, Sentenza n. 10986 del 05/05/2008 (Rv. 603006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento economico per servizio estero - Natura retributiva o risarcitoria degli emolumenti - Accertamento - Compito del giudice di merito - Somme erogate in riferimento alle maggiori spese o ai disagi del lavoratore - Onere probatorio gravante sul lavoratore - Motivazione da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero è riservato al giudice di merito, gravando sul lavoratore - ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia - l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, con riguardo a somme corrisposte per le spese di alloggio, studio dei figli, trasporto e mobilio durante il soggiorno lavorativo a New York, aveva ritenuto - ai fini del computo del TFR - la loro natura retributiva con motivazione riferita a generiche e non significative previsioni del contratto individuale di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)