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Sez. 3, Sentenza n. 40829 del 11/10/2005 Cc. (dep. 10/11/2005) Rv. 232352 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di un soppalco - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - DIA - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232352-01

EDILIZIA - IN GENERE

La realizzazione di un soppalco per la divisione in altezza di un preesistente vano abitabile rientra fra le opere interne, atteso che tale intervento, pur aumentando la superficie utilizzabile, non modifica il volume o la sagoma dell'edificio, ed è consentito previa denuncia di inizio attività ex art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)