Sez. 3, Sentenza n. 2881 del 19/10/2006 Cc. (dep. 26/01/2007) Rv. 235866 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Realizzazione di un soppalco - Natura di intervento di ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire necessità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è richiesto il permesso di costruire ex art. 10, comma primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, essendo a tal fine sufficiente l'incremento della superficie e non essendo necessaria la contemporanea modifica della sagoma o del volume.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)