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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15141 del 12/05/2022 (Rv. 664826 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Cessione di cambiali - Efficacia "pro soluto" - Inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione - Necessità - Efficacia "pro solvendo" - Momento estintivo dell'obbligazione - Riscossione del credito - Onere della prova a carico del debitore cedente - Sussistenza. TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO) - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664826-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)