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Sez. 2, Sentenza n. 7820 del 16/04/2015 (Rv. 635232 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Cessione di cambiali - Efficacia "pro soluto" - Inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione - Necessità - Efficacia "pro solvendo" - Momento estintivo dell'obbligazione - Riscossione del credito - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635232-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 1, Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 15, Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)