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Sez. L, Sentenza n. 16183 del 23/07/2007 (Rv. 598559 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE | Prepensionamento a domanda - Esodo anticipato - Ammissione alla procedura - Informazioni non veritiere da parte del lavoratore - Riammissione in servizio - Diritto alle retribuzione non percepite - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598559-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE

Nell'ambito delle procedure di prepensionamento su domanda, il cui ordinato svolgimento richiede la predisposizione di un programma formulato sulla base dei requisiti denunziati dagli stessi dipendenti, questi ultimi sono tenuti, anche in virtù del generale principio di buona fede, a dichiarazioni veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter fruire della procedura medesima (nel caso specifico un dipendente, dopo essere stato esonerato grazie ad un prepensionamento a domanda, era stato poi riammesso in servizio in quanto era emerso che non godeva dei requisiti contributivi necessari ed aveva chiesto all'azienda le retribuzioni dalla data di esonero a quella di riammissione in servizio; la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la domanda, sul rilievo che era da riconoscere la responsabilità del lavoratore per non aver fornito dichiarazioni veritiere circa la sussistenza dei requisiti necessari per il prepensionamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)