Sez. L, Sentenza n. 19340 del 17/12/2003 (Rv. 569008 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Indicazione erronea (in eccesso) dell'INPS all'assicurato del numero dei contributi versati - Cessazione anticipata dal servizio dell'interessato - Danni conseguenti - Responsabilità dell'istituto - Natura di illecito contrattuale - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato per la conseguente interruzione del versamento dei contributi e per il rigetto della domanda di prepensionamento dallo stesso inoltrata nel convincimento, indotto dall'erronea indicazione dell'Istituto, di aver raggiunto il numero di contributi sufficiente per la maturazione del relativo diritto, è riconducibile ad un illecito contrattuale, ricollegabile all'inadempimento del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. Pertanto, ove la decisione di cessare l'attività lavorativa risulti riconducibile, sotto il profilo causale, a detto comportamento inadempiente dell'INPS, spetta al lavoratore il risarcimento del danno, da liquidare in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.(Nella specie, la corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la comunicazione con la quale l'INPS aveva fornito indicazioni inesatte sul numero dei contributi versati dall'interessato, e la decisione dello stesso di cessare l'attività lavorativa, rilevando che detta comunicazione, che indicava in modo erroneo il numero dei contributi mancanti per ottenere la pensione, era contenuta nel provvedimento di rigetto di una precedente domanda di pensione avanzata dallo stesso appellante. La S.C. ha cassato detta decisione ritenendo non congruo il ragionamento seguito dal giudice del merito in ordine alla non ricollegabilità a detta comunicazione dell'affidamento del ricorrente sulla esattezza della comunicazione della sua posizione contributiva, e, quindi, della riproposizione della domanda a seguito del superamento, nelle more, del numero di contributi mancanti all'epoca del primo provvedimento di rigetto della sua domanda, senza che assumesse, tra l'altro, rilievo il suo eventuale errore nel non rendersi conto che parte dei contributi a lui accreditati erano figurativi - circostanza peraltro non accertata - e pertanto non computabili ai fini del conseguimento del diritto a pensione, ma solo della entità della stessa, potendo tale circostanza, se mai, essere richiamata ex art. 1227 cod. civ. solo nella determinazione del risarcimento, e non per una esclusione della colpa dell'INPS.)
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)