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Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 02/08/1990 (Rv. 468470 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE DI MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468470-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE DI MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*

Il processo instaurato nei confronti del minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la patria potestà prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato se il mutamento di stato non venga dal procuratore costituito denunciato alla controparte, restando escluso, in Mancanza di tale dichiarazione, che il difetto di rappresentanza possa essere fatto valere dalla controparte o rilevato d'ufficio dal giudice, ancorché risulti comunque acquisito agli Atti la mera notizia dell'evento. (Conf 3395/84, mass n 435402; (Conf 461/64, mass n 300582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)