Sez. L, Sentenza n. 3395 del 05/06/1984 (Rv. 435402 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CESSAZIONE AUTOMATICA PER IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE O RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CESSAZIONE AUTOMATICA PER IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE O RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La rappresentanza processuale del genitore esercente la patria potestà non viene meno automaticamente per il compimento, nel corso del giudizio, della maggiore età da parte del figlio, ove tale evento non sia fatto espressamente valere da tale soggetto, già incapace. Ne consegue che, finché il mutamento di stato non sia denunciato alla controparte, questa regolarmente continua il giudizio nei confronti del rappresentante costituito, restando escluso che il difetto di rappresentanza possa essere fatto valere dalla controparte medesima o rilevato d'ufficio. (V 1228/84, mass n 433371; (V 2905/75, mass n 376957; (V 461/64, mass n 300582; (V 1908/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)