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Sez. 3, Sentenza n. 461 del 28/02/1964 (Rv. 300582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300582-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*

La cessazione della rappresentanza per compimento della maggiore eta non opera automaticamente, sicche il processo, instaurato nei confronti del minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la patria potesta, prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante anche dopo il raggiungimento della maggiore eta da parte del rappresentato, se il mutamento di stato non sia stato dal procuratore costituito denunciato alla controparte. In difetto di tale dichiarazione, il giudice non puo provvedere ex officio a rilevare la cessazione della rappresentanza legale, trattandosi di una iniziativa, della legge riservata esclusivamente alle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)