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Sez. 2 - , Sentenza n. 14512 del 09/05/2022 (Rv. 664788 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Tasso di interesse commerciale - Applicazione ad un debito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c., a far data dall’inizio del processo - Estensione anche all’indennizzo per irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664788-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)