diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 13/05/1987 (Rv. 453117 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - QUESTIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453117-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - QUESTIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobile urbano per morosità, la questione se il conduttore sia incorso o meno in una inadempienza autoriducendo il canone, dipende dallo accertamento del quantum del suo debito solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di un'indebita maggiorazione, e non anche quando la mancata corresponsione si sia estesa alle quote non contestate. (Conf 4371/83, mass n 429276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)