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Sez. 3, Sentenza n. 4371 del 25/06/1983 (Rv. 429276 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DECISIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE E ALLA RIPETIZIONE DELLE SOMME CHE SI ASSUMANO INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429276-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DECISIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE E ALLA RIPETIZIONE DELLE SOMME CHE SI ASSUMANO INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Alla stregua della disciplina della legge n. 392 del 1978, l'esame delle domande relative alla Determinazione del canone nella sua misura legale ed alla ripetizione delle somme che il conduttore assume di aver corrisposto in eccedenza rispetto alla misura dovuta non costituisce sempre un momento pregiudiziale, in senso logico e giuridico, per la decisione della domanda di risoluzione del contratto per morosità. Infatti - atteso, in particolare, il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 45 della legge (secondo cui, fino al termine del giudizio sulla Determinazione del canone, il locatario è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato) - la questione se il conduttore sia incorso o meno in una inadempienza autoriducendo il canone dipende dalla questione relativa all'accertamento del quantum del suo debito (con la conseguente necessità, ex art. 295 cod. proc. civ., della sospensione del giudizio per la risoluzione del contratto sino alla definizione del giudizio sulla Determinazione del canone) solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di un'indebita maggiorazione e non anche quando la mancata corresponsione si sia estesa alle quote non contestate, specialmente se l'importo di queste ultime sia notevolmente superiore all'importo delle prime, poiché, in tal caso, l'esito (qualunque esso sia) del separato giudizio relativo all'accertamento del debito per le parti contestate quali indebite maggiorazioni non potrà eliminare il mancato adempimento di cui si fa questione ai fini della risoluzione del contratto. (V 4776/82, mass n 422756; (V 1420/82, mass n 419249; (V 6216/81, mass n 416996; (V 3592/81, mass n 412200; (V 1078/81, mass n 411626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)