diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 03/03/1997 (Rv. 502748 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE | Autoriduzione del canone - Periodo anteriore all'instaurazione della controversia per la sua determinazione - Illegittimità - Valutazione della gravità di tale inadempimento - Potere del giudice del merito.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502748-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE

È illegittima l'autoriduzione del canone di locazione prima della instaurazione del giudizio per la sua determinazione, ferma la necessità di valutare con particolare riguardo all'interesse del locatore a riceverlo mensilmente, fino alla moratoria "ex lege", nella misura pattuita la gravità di tale inadempimento, da parte del giudice del merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)