Sez. U, Sentenza n. 6406 del 01/04/2004 (Rv. 571724 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento dinanzi al Consiglio locale dell'Ordine - Termine minimo per comparire e termine per prendere visione degli atti - Durata rispettiva.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 45 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all'incolpato - chiamato a rispondere all'udienza di discussione davanti al Consiglio dell'Ordine professionale - di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all'indicata udienza "per essere sentito sulle sue discolpe", mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell'Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l'incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell' "iter" procedimentale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)