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Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 24/03/1986 (Rv. 445264 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ART. 58 LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE SUCCESSIVA AL 31 LUGLIO 1978 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445264-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ART. 58 LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE SUCCESSIVA AL 31 LUGLIO 1978 - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 58 della legge n. 392 del 1978, concernendo soltanto i contratti di locazione di immobili urbani che - al momento della entrata in vigore della legge - erano soggetti a proroga, non si applica a quei contratti la cui scadenza convenzionale era successiva al termine dell'ultima proroga (e cioè al 31 luglio 1978, ai sensi del decreto legge 24 giugno 1978 n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978 n. 395) e per i quali - essendo destinati a durare per forza intrinseca oltre quel termine - non è concettualmente configurabile una proroga legale della durata. (V 2328/85, mass n 440199; (V 2668/80, mass n 406434).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)