Sez. 3, Sentenza n. 2668 del 23/04/1980 (Rv. 406434 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONI CON TERMINE DI SCADENZA SUCCESSIVO A QUELLO DEL REGIME VINCOLISTICO - PROROGA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONI CON TERMINE DI SCADENZA SUCCESSIVO A QUELLO DEL REGIME VINCOLISTICO - PROROGA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
La proroga legale si applica alle locazioni il cui termine finale e scaduto o deve scadere nel periodo di vigore della legge, ma non a quelle il cui termine convenzionale e destinato a scadere dopo il detto periodo. Tale principio vale anche per la proroga, fino al 31 gennaio 1974, dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso al 24 luglio 1973 disposta con il DL 24 luglio 1973 n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495. (V 2419/78, mass n 391822; (Conf 2273/77, mass n 385989, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)