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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 12/02/1986 (Rv. 444386 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - CREDITO DERIVANTE DA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E RELATIVO AL PREZZO DEL BENE TRASFERITO - MEZZI PROBATORI - PROVA DIVERSA DA QUELLA DOCUMENTALE - INAMMISSIBILITÀ - PROVA PER TESTIMONI ED INTERROGATORIO FORMALE DIRETTO A DIMOSTRARE UNA PROMESSA DI PAGAMENTO O UNA RICOGNIZIONE DI DEBITO DEL PRETESO ACQUIRENTE-DEBITORE - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444386-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - CREDITO DERIVANTE DA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E RELATIVO AL PREZZO DEL BENE TRASFERITO - MEZZI PROBATORI - PROVA DIVERSA DA QUELLA DOCUMENTALE - INAMMISSIBILITÀ - PROVA PER TESTIMONI ED INTERROGATORIO FORMALE DIRETTO A DIMOSTRARE UNA PROMESSA DI PAGAMENTO O UNA RICOGNIZIONE DI DEBITO DEL PRETESO ACQUIRENTE-DEBITORE - ESTINZIONE.*

Per il combinato disposto degli artt. 2725 e 1350 n. 1 cod. civ., il credito derivante da una compravendita immobiliare e costituito dal prezzo del bene trasferito va necessariamente provato mediante atto pubblico o scrittura privata, perché, essendo la Forma scritta richiesta ad substantiam a pena di nullità del menzionato negozio, è inammissibile per irrilevanza qualsiasi prova diversa da quella documentale, e, quindi, salvo che il contraente interessato alleghi e dimostri la perdita incolpevole del documento ai sensi degli artt. 2724 n. 3 e 2725 cod. civ., anche la prova per testimoni e l'interrogatorio formale, ancorché questo sia volto a dimostrare una promessa di pagamento o una ricognizione di debito del preteso acquirente-debitore, essendo improduttiva di effetti giuridici la promessa di pagamento o la ricognizione di debito la cui fonte sia un negozio nullo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 1, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2724 n. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)