Sez. L, Sentenza n. 4911 del 12/11/1977 (Rv. 388514 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO CONSEGUENTE ALLA APPLICAZIONE DI CURE MEDICHE O DI PROTESI - ELIMINAZIONE DELLA PERMANENZA DELL'INFERMITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO CONSEGUENTE ALLA APPLICAZIONE DI CURE MEDICHE O DI PROTESI - ELIMINAZIONE DELLA PERMANENZA DELL'INFERMITA - CONDIZIONI.*
Al fine del riconoscimento della pensione d'invalidita, il requisito della 'permanenzà dell'infermita non va inteso nel senso dell'immutabilita ed assoluta inguaribilita, ma sussiste ogni qual volta, secondo i dettami della scienza medica, vi sia incertezza sulla eventualita di miglioramento o guarigione dell'infermita stessa. Al fine indicato, pertanto, la possibilita di emendare o ridurre le affezioni dell'assicurato, mediante appropriate cure mediche o mezzi di protesi, puo portare ad escludere il carattere della permanenza in relazione al riscontro di cure e protesi, in atto o di pronta applicazione, di sicuro effetto, e non in base alla mera indeterminata prevedibilita di incerti futuri miglioramenti dell'assicurato medesimo, i quali, ove abbiano successivamente a verificarsi, potranno solo costituire cause di sospensione o revoca della pensione. (V 435/76, mass n 379084; (V 57/73, mass n 361812).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)