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Sez. L, Sentenza n. 435 del 10/02/1976 (Rv. 379084 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - EVENTUALE RIDUZIONE OD ELIMINAZIONE DELL'INVALIDITA PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE O PROTESI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379084-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - EVENTUALE RIDUZIONE OD ELIMINAZIONE DELL'INVALIDITA PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE O PROTESI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini della pensione di cui all'art 10 RDL n 636 del 1939, la permanenza dello stato di invalidita non viene meno per la eventualita di una sua riduzione o eliminazione per mezzo di cure medico chirurgiche o dell'uso di apparecchi di protesi, in quanto la possibilita di tale riduzione o eliminazione puo avere influenza, ai sensi degli artt 81 e 82 RDL n 1827 del 1935, soltanto ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione, qualora l'istituto assicuratore offra le relative prestazioni e l'assicurato opponga un rifiuto. (Conf 57/73, mass n 361812).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)