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Sez. 1, Sentenza n. 10463 del 06/12/1994 (Rv. 489062 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Tributi indebitamente corrisposti - Rimborso - Interessi dovuti - Liquidazione - Omissione - Elenco di sgravio - Impugnazione di fronte alle Commissioni tributarie - Ammissibilità - Termine.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489062-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'elenco di sgravio nel quale l'Amministrazione finanziaria, disponendo il rimborso di tributi erariali indebitamente corrisposti, ometta di liquidare gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, rientra nella categoria degli "avvisi di accertamento" di cui al primo comma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (anche nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) e pertanto, nella parte in cui nega il diritto agli interessi, deve essere impugnato di fronte alle Commissioni Tributarie, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)