Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019 (Rv. 656467 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Rimborso di versamenti diretti - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti "ab origine" non dovuti - Conseguenze - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo il pagamento - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)