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Sez. 5, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010 (Rv. 611761 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti fin dall'origine non dovuti - Conseguenze - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo il pagamento - Art. 21, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611761-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Ai fini del rimborso di versamenti per imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è applicabile solo se tali versamenti non siano dovuti fin dall'origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo la quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in tema di sopravvenienza, con effetto retroattivo, dell'esenzione IRPEF per il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)