diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 30/07/1966 (Rv. 324148 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA LEGALE DI FAR VALERE IL DIRITTO - IMPEDIMENTO DELL'INIZIO DELLA PRESCRIZIONE - IMPEDIMENTO DI MERO FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IGNORANZA DEL DIRITTO - IMPEDIMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324148-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA LEGALE DI FAR VALERE IL DIRITTO - IMPEDIMENTO DELL'INIZIO DELLA PRESCRIZIONE - IMPEDIMENTO DI MERO FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IGNORANZA DEL DIRITTO - IMPEDIMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 2935 cod.civ. - secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere - si riferisce soltanto alla possibilita legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dello Esercizio del diritto medesimo, quali possono essere una condizione sospensiva non ancora verificata o un termine non ancora scaduto. L'impossibilita di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, non influisce, pertanto, sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non e compreso lo stato d'ignoranza del proprio diritto da parte del titolare. La mancata conoscenza del proprio diritto tanto meno puo, poi, valere ad arrestare o a cancellare il corso della prescrizione gia iniziata, in quanto la legge non conosce fatti impeditivi che abbiano simili effetti, al di fuori delle cause di sospensione e di interruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)