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Sez. 2, Sentenza n. 1482 del 18/05/1971 (Rv. 351802 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL TITOLARE DEL DIRITTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI ESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351802-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL TITOLARE DEL DIRITTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI ESSO - IRRILEVANZA.*

Il principio sancito nell'art 2935 cod civ, per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditrici dello Esercizio del diritto, e non anche a semplici ostacoli di fatto, tra cui la stessa ignoranza, colpevole o no, del titolare del diritto in ordine alla sussistenza di esso. (V 2130'66, mass n 324148' 2457'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)