Sez. 1, Sentenza n. 11224 del 18/07/2003 (Rv. 565228 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Riconoscimento - Condizioni - Coniugi maggiorenni - Vivenza a carico dei genitori di uno di essi in costanza di matrimonio - Coniuge in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza - Obbligo di prestare assistenza al coniuge inidoneo a provvedere al proprio mantenimento - Esonero - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di separazione personale, la precedente vivenza a carico dei genitori di uno dei coniugi in costanza di matrimonio non comporta, per il coniuge in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, l'esonero dall'obbligo di prestare assistenza al coniuge del tutto inidoneo a provvedere al proprio mantenimento, a nulla rilevando che i genitori di quest'ultimo, evidentemente in difetto dell'adempimento del primo obbligato a norma dell'art. 433 cod. civ., vi abbiano interamente provveduto e continuino a farlo. L'ospitalità e lo stesso mantenimento forniti alla coppia di coniugi maggiorenni dai genitori di uno dei due, infatti, ove non siano necessitati da condizioni oggettive e gravi di impossibilità di autonomo mantenimento, sono frutto di mera liberalità, non importano l'assunzione di alcuna obbligazione di mantenimento de futuro, né, di converso, danno luogo ad alcuna stabile condizione di vivenza a carico idonea ad escludere la altrui primaria obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)